stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.34.  nelle commissioni riunite I-XI in sede referente riferita al C. 2031

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/02/2009  [ apri ]
1.34.
inammissibile

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con i regolamenti di cui all'articolo 14, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i Ministri ridimensionano gli assetti organizzativi esistenti degli uffici di diretta collaborazione provvedendo alla concentrazione delle funzioni e all'unificazione delle strutture e alla riduzione degli uffici. Il ridimensionamento deve realizzare una riduzione, non inferiore al 10 per cento, del personale dei ruoli della pubblica amministrazione assegnato a tali uffici, compresi i dirigenti, con riassegnazione delle unità di personale eccedenti secondo le procedure ordinarie e deve realizzare una riduzione della spesa, non inferiore al trenta per cento, per collaboratori assunti con contratti a tempo determinato, esperti e consulenti esterni. Sono fatti salvi i rapporti in corso alla data in vigore della presente legge fino alla scadenza prevista dai contratti.