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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.19.  nelle commissioni riunite I-XI in sede referente riferita al C. 2031

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/02/2009  [ apri ]
1.19.
inammissibile

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con i regolamenti di cui all'articolo 14 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i Ministri ridimensionano gli assetti organizzativi esistenti degli uffici di diretta collaborazione provvedendo alla concentrazione delle funzioni e all'unificazione delle strutture e alla riduzione degli uffici. Il ridimensionamento deve portare ad una riduzione del personale assegnato a tali uffici dei ruoli della pubblica amministrazione, compresi i dirigenti, non inferiore al 10 per cento, con riassegnazione delle unità di personale eccedenti secondo le procedure ordinarie e ad una riduzione della spesa per collaboratori assunti con contratti a tempo determinato, esperti e consulenti esterni, non inferiore al trenta per cento. Sono fatti salvi i rapporti in essere alla data in vigore della presente legge fino alla scadenza prevista dai contratti.