Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:
h) introduzione della facoltà per i dipendenti pubblici di essere collocati in aspettativa, senza assegni e senza decorrenza dell'anzianità di servizio, per un periodo massimo di trentasei mesi, per avviare attività professionali e imprenditoriali, fermo restando il principio del non conflitto con gli interessi dell'amministrazione e del buon andamento della pubblica amministrazione.