Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4. È data facoltà ai dirigenti medici, sanitari, veterinari ai quali sia stata comunicata la risoluzione del rapporto di lavoro, in applicazione dell'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, di proseguire nel rapporto con le rispettive aziende, sino alla maturazione dei nuovi limiti previsti dal comma 3.