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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.7. in XII Commissione in sede referente riferita al testo base adottato nella seduta del 24/11/2010

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/01/2011  [ apri ]
3.7. (nuova formulazione)
approvato

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: legge 8 novembre 2000, n. 328, inserire le seguenti: Il progetto personalizzato di presa in carico è elaborato dall'unità operativa semplice in stretta collaborazione con il soggetto interessato e con la sua famiglia e deve essere sottoscritto da questi ultimi. Nell'elaborazione del progetto personalizzato di presa in carico, le unità operative semplici si avvalgono del supporto operativo, della consulenza e della collaborazione dell'ente locale competente territorialmente. L'unità operativa semplice sottopone a verifica biennale il progetto personalizzato di presa in carico per valutare la sua attuazione e per disporre eventuali aggiornamenti o integrazioni. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aziende sanitarie locali istituiscono unità operative semplici per l'elaborazione dei progetti di presa in carico delle famiglie con persone affette da disabilità grave, formate da personale già in servizio presso le medesime aziende. Le unità operative semplici si avvalgono del supporto esterno, a titolo non oneroso, delle aziende ospedaliere, dei policlinici universitari, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e, ove presenti, delle istituzioni e degli enti pubblici e privati che hanno finalità sociali, sanitarie e assistenziali senza scopo di lucro.

3.7.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: legge 8 novembre 2000, n. 328, inserire le seguenti: Il protocollo familiare personalizzato di presa in carico è elaborato dall'unità operativa semplice in stretta collaborazione con il soggetto interessato e con la sua famiglia e deve essere sottoscritto da questi ultimi. Nell'elaborazione del protocollo familiare personalizzato di presa in carico, le unità operative semplici si avvalgono del supporto operativo, della consulenza e della collaborazione dell'ente locale competente territorialmente. L'unità operativa semplice sottopone a verifica biennale il protocollo familiare personalizzato di presa in carico per valutare la sua attuazione e per disporre eventuali aggiornamenti o integrazioni. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aziende sanitarie locali istituiscono unità operative semplici per l'elaborazione dei protocolli di presa in carico delle famiglie con persone affette da disabilità grave, formate da personale già in servizio presso le medesime aziende. Le unità operative semplici si avvalgono del supporto esterno, a titolo non oneroso, delle aziende ospedaliere, dei policlinici universitari, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e, ove presenti, delle istituzioni e degli enti pubblici e privati che hanno finalità sociali, sanitarie e assistenziali senza scopo di lucro.