Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
Il Ministro della Giustizia, con proprio decreto, da adottarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua le caratteristiche tipologiche delle case-famiglia protette anche con riferimento ai sistemi di sorveglianza e di sicurezza.
Il Ministro della Giustizia può individuare, sulla base delle caratteristiche di cui al comma 1, strutture gestite da enti locali, associazioni, fondazioni e cooperative che siano idonee ad essere utilizzate in funzione di casa-famiglia protetta.
Nell'ambito delle disponibilità di bilancio, il Ministero della Giustizia può stipulare convenzioni con tali soggetti.
Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
Il Ministro della Giustizia, con proprio decreto, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua le caratteristiche tipologiche delle case-famiglia protette anche con riferimento ai sistemi di sorveglianza.
Il Ministro della Giustizia può individuare, sulla base delle caratteristiche di cui al comma 1, strutture gestite da enti locali, associazioni, fondazioni e cooperative che siano idonee ad essere utilizzate in funzione di casa-famiglia protetta.
Nell'ambito delle disponibilità di bilancio, il Ministero della Giustizia può stipulare convenzioni con tali soggetti.