Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Ambito di applicazione).
1. La presente legge si applica anche alle madri straniere i cui figli si trovano nel Paese di origine e per i quali è disposta, in ossequio al principio dell'unità familiare, là concessione di un apposito permesso di soggiorno.