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Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.60. in II Commissione in sede referente riferita al testo base adottato nella seduta del 12/12/2008

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/09/2010  [ apri ]
4.60.

L'articolo 4 è sostituito dal seguente articolo:

Art. 4.
(Detenzione in Istituto a custodia attenuata per detenute madri).

1. Dopo l'articolo 11 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente articolo:

«Art. 11-bis.
(Detenzione in Istituto a custodia attenuata per detenute madri).

1. La madre di prole di età non superiore a tre anni con lei convivente, se non sussiste un con pericolo di commissione di ulteriori delitti della stessa specie, con provvedimento del magistrato di sorveglianza è autorizzata ad espiare la pena in un istituto a custodia attenuata per detenute n quando sia stata condannata per uno dei seguenti delitti del codice penale:
a) 270 (associazioni sovversive), primo comma;
b) 270-bis (associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico);
c) 270-quater (arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale);
d) 270-quinquies (arruolamento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale);
e) 280 (attentato per finalità terroristiche o di eversione);
f) 280-bis (atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi);
g) 285 (devastazione, saccheggio e strage);
h) 289-bis (sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione);
i) 306 (banda armata);
l) 416 (associazione per delinquere), sesto comma;
m) 416-bis (associazione di tipo mafioso);
n)
422 (strage);
o) 575 (omicidio), se il fatto è stato commesso nei confronti del proprio figlio, anche se adottivo;
p) 600 (riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù);
q) 600-bis (prostituzione minorile);
r) 600-ter (pornografia minorile), anche nell'ipotesi prevista dall'articolo 600-quater.1;
s) 600-quater (detenzione di materiale pornografico), anche nell'ipotesi prevista dall'articolo 600-quater.1, sempre che il delitto sia aggravato ai sensi del secondo comma del medesimo articolo 600-quater;
t) 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile);
u) (tratta di persone);
v) 602 (acquisto e alienazione di schiavi);
z) 609-bis (violenza sessuale);
aa) 609-quater (atti sessuali con minorenne);
bb) 609-quinquies (corruzione di minorenne);
cc) 609-octies (violenza sessuale di gruppo);
dd) 630 (sequestro di persona a scopo di estorsione), commi primo, secondo e terzo;
f) 648-bis (riciclaggio), limitatamente all'ipotesi che la sostituzione riguardi denaro, beni o altre utilità provenienti dal delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope».