Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Dopo l'articolo 47-sexies della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
Art. 47-septies. - (Detenzione in case-famiglia protette). - 1. La condannata madre di prole di età non superiore a dieci anni e con la stessa convivente deve espiare la pena, qualora non possa essere disposta una detenzione con regime più favorevole, nelle case-famiglia protette.
2. La madre di prole di età non superiore a tre anni con lei convivente, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti della stessa specie, deve espiare la propria pena in una casa-famiglia protetta quando sia stata condannata per uno dei reati previsti dall'articolo 4-bis.