3.2.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al comma 7-bis dell'articolo 58-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo le parole: «la detenzione domiciliare», sono aggiunte le seguenti: «, ad esclusione di quella speciale di cui all'articolo 47-quinquies,».