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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.60. in II Commissione in sede referente riferita al testo base adottato nella seduta del 12/12/2008

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/09/2010  [ apri ]
2.60. (nuova formulazione)

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

Art. 2.
(Visite al minore infermo).

1. Dopo l'articolo 21-bis della legge n. 354 del 1975, e successive modificazioni, è inserito il seguente articolo:

Art. 21-ter.
(Visite al minore infermo).

1. In caso di imminente pericolo di vita o di gravi condizioni di salute del figlio minore, anche non convivente la madre condannata, imputata o internata, ovvero il padre, è autorizzata con provvedimento del magistrato di sorveglianza o, in caso di assoluta urgenza del direttore dell'istituto, a recarsi con le cautele previste dal regolamento, a visitare l'infermo. In caso di ricovero ospedaliero, le modalità della visita sono disposte tenendo conto della durata del ricovero e del decorso della patologia.
2. La condannata, l'imputata o l'internata madre di un bambino di età inferiore ai dieci anni, anche se con lei non convivente, è autorizzata, con provvedimento da rilasciarsi dal giudice competente non oltre le ventiquattro ore precedenti alla data della visita e con le modalità operative dallo stesso stabilite, ad assistere il figlio durante le visite specialistiche, relative a gravi condizioni di salute.

2.60.

L'articolo 2 è sostituito dal seguente articolo:

Art. 2.
(Visite al minore infermo).

1. Dopo l'articolo 21-bis della legge n. 354 del 1975, e successive modificazioni, è inserito il seguente articolo:

Art. 21-ter.
(Visite al minore infermo).

1. In caso di imminente pericolo di vita o di gravi condizioni di salute del figlio minore, anche non convivente la madre condannata, imputata o internata, ovvero il padre, è autorizzata con provvedimento del magistrato di sorveglianza o, in caso di assoluta urgenza del direttore dell'istituto, a recarsi con le cautele previste dal regolamento, a visitare l'infermo. In caso di ricovero ospedaliero, la durata della visita può essere prorogata tenuto conto della durata del ricovero e del decorso della patologia.
2. La condannata, l'imputata o l'internata madre di un bambino di età inferiore ai dieci anni, anche se con lei non convivente, è autorizzata, con provvedimento da rilasciarsi dal giudice competente non oltre le ventiquattro ore precedenti alla data della visita e con le modalità operative dallo stesso stabilite, ad assistere il figlio durante le visite specialistiche.