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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.23. in II Commissione in sede referente riferita al testo base adottato nella seduta del 12/12/2008

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/09/2010  [ apri ]
1.23.

Al comma 1, capoverso «4, sopprimere le seguenti parole: donna incinta o.

Conseguentemente, nel medesimo comma, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputati siano donna incinta o persona che ha superato l'età di settanta anni. Qualora sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza nei confronti di una donna incinta, il giudice - prima di disporre la custodia cautelare in carcere - valuta idoneità della custodia cautelare presso una casa famiglia protetta.