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Legislatura XVI

Proposta emendativa 0.1.61.3. in II Commissione in sede referente riferita al testo base adottato nella seduta del 12/12/2008

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/09/2010  [ apri ]
0.1.61.3. (nuova formulazione)

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: inferiore a sei anni con le seguenti: non superiore a tre anni.

Conseguentemente al comma 2:
a) al primo capoverso sostituire le parole: inferiore a sei anni con le seguenti: non superiore a tre anni;
b) aggiungere il seguente capoverso: 2. Se la persona da sottoporre a custodia cautelare sia madre di prole di età superiore a tre anni e inferiore a dieci anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, il giudice, laddove non ricorrano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, dispone la custodia presso istituto a custodia attenuata per detenute madri in luogo della custodia cautelare presso un istituto penitenziario.

em. 1.61.