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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.201. in II Commissione in sede referente riferita al testo base adottato nella seduta del 06/10/2010

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/11/2010  [ apri ]
3.201.
approvato

Sostituire il comma 2:
2. All'articolo 47-quinquies della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dopo le parole: «all'ergastolo» sono inserite le seguenti: «, secondo le modalità di cui al comma 2»;
b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«2. Salvo che nei confronti delle madri condannate per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-bis, la detenzione di almeno un terzo della pena o di almeno quindici anni, prevista dal comma 1, può essere espiata presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri ovvero, se non sussiste in concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti o concreto pericolo di fuga, nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza al fine di provvedere alla cura e all'assistenza dei figli. In caso di impossibilità di espiare la pena nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora la stessa può essere espiata nelle case famiglia protette allo scopo realizzate».

Il Relatore