Dopo l'articolo 4, è aggiunto il seguente:
Art. 4-bis (Ambito di applicazione) - 1. La presente legge si applica anche alle madri straniere i cui figli si trovano nel Paese di origine e per i quali è disposta, in ossequio al principio dell'unità familiare, la concessione di un apposito permesso di soggiorno.