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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.2. in II Commissione in sede referente riferita al testo base adottato nella seduta del 06/10/2010

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/11/2010  [ apri ]
1.2.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Il comma 4 dell'articolo 275 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«4. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere quando imputati siano donna incinta o madre di prole di età non superiore a tre anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, nel quale caso è disposta la custodia cautelare presso case famiglia protette. Se la persona da sottoporre a custodia cautelare sia madre di prole di età compresa tra i tre e i sei anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, la custodia cautelare, laddove ricorrano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, è disposta presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputato sia persona che ha superato l'età di settanta anni».