Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
1. Il Ministro della Giustizia, con proprio decreto, da adottarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua le caratteristiche tipologiche delle case-famiglia protette anche con riferimento ai sistemi di sorveglianza e di sicurezza.
Il Ministro della Giustizia può individuare, sulla base delle caratteristiche di cui al comma 1, strutture gestite da enti locali, associazioni, fondazioni e cooperative che siano idonee ad essere utilizzate in funzione di casa-famiglia protetta.
Nell'ambito delle disponibilità di bilancio, il Ministero della Giustizia può stipulare convenzioni con tali soggetti.