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Legislatura XVI

Proposta emendativa 5.60. in II Commissione in sede referente riferita al testo base adottato nella seduta del 12/12/2008

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/09/2010  [ apri ]
5.60.

All'articolo 5 i commi 2, 3, e 4 sono sostituiti dai seguenti:
2. Il Ministro della giustizia di concerto con il Ministro della Salute e delle politiche sociali, e il Ministro dell'interno e d'intesa con gli enti locali interessati, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua le strutture idonee a espletare le funzioni di casa-famiglia protetta, nonché le modalità e i criteri per individuare il personale da destinare ad esse.
3. Il Commissario straordinario per l'emergenza conseguente al sovrappopolamento degli istituti penitenziari presenti sul territorio nazionale, nell'ambito dei poteri conferitigli dall'articolo 17-ter della legge 26 febbraio 2010 numero 26, provvede, d'intesa con il Presidente della regione territorialmente competente e sentiti i sindaci dei comuni interessati, alla localizzazione delle aree destinate alla realizzazione di nuove infrastrutture carcerarie a custodia attenuata specificamente destinate all'accoglimento di madri con prole minorenne.