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Legislatura XVI

Proposta emendativa 5.03. in II Commissione in sede referente riferita al testo base adottato nella seduta del 12/12/2008

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/09/2010  [ apri ]
5.03. (nuova formulazione)

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

Il Ministro della Giustizia, con proprio decreto, da adottarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua le caratteristiche tipologiche delle case-famiglia protette anche con riferimento ai sistemi di sorveglianza e di sicurezza.
Il Ministro della Giustizia può individuare, sulla base delle caratteristiche di cui al comma 1, strutture gestite da enti locali, associazioni, fondazioni e cooperative che siano idonee ad essere utilizzate in funzione di casa-famiglia protetta.
Nell'ambito delle disponibilità di bilancio, il Ministero della Giustizia può stipulare convenzioni con tali soggetti.

5.03.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

Il Ministro della Giustizia, con proprio decreto, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua le caratteristiche tipologiche delle case-famiglia protette anche con riferimento ai sistemi di sorveglianza.
Il Ministro della Giustizia può individuare, sulla base delle caratteristiche di cui al comma 1, strutture gestite da enti locali, associazioni, fondazioni e cooperative che siano idonee ad essere utilizzate in funzione di casa-famiglia protetta.
Nell'ambito delle disponibilità di bilancio, il Ministero della Giustizia può stipulare convenzioni con tali soggetti.