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Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.20. in II Commissione in sede referente riferita al testo base adottato nella seduta del 12/12/2008

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/09/2010  [ apri ]
4.20.

Al comma 1, sostituire le parole: per uno dei reati previsti dall'articolo 4-bis con le seguenti: per uno dei seguenti delitti:
1) delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza;
2) delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale, delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste;
3) delitto di cui all'articolo 416, primo e terzo comma, del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474 del medesimo codice, e all'articolo 416 del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del medesimo codice;
4) delitti di cui agli articoli 575, 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-octies, 628, terzo comma, e 629, secondo comma, e 630 del codice penale;
5) delitti di cui agli articoli 291-ter e 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e agli articoli 73 e 74, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
6) e delitti di cui dall'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.