Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
Dopo il quinto comma dell'articolo 14 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è aggiunto il seguente:
«Nei casi previsti dalla legge, la donna incinta, la madre o il padre di prole di età inferiore a dieci anni, la custodia cautelare in carcere ovvero la detenzione sono eseguite in case-famiglia protette realizzate ove siano state realizzate presso gli istituti penitenziari».