Sostituirlo con il seguente:
Art. 3.
(Detenzione domiciliare speciale).
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 47-quinquies della legge 26 luglio 1975, n. 354, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Il giudice può disporre, anche prima della scadenza dei termini previsti dal comma 1, che le madri di cui al medesimo possono espiare la pena presso un istituto penitenziario ove sia stata realizzata una casa-famiglia protetta.».