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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.60. in II Commissione in sede referente riferita al testo base adottato nella seduta del 12/12/2008

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/09/2010  [ apri ]
3.60.

L 'articolo 3 è sostituito dal seguente:

Art. 3.
(Detenzione domiciliare speciale).

1. Il comma 1 dell'articolo 47-quinquies della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dai seguenti commi:
«1. Le condannate madri di prole di età non superiore ai dieci anni, al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 11-bis, se non sussiste in concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti o concreto pericolo che si diano alla fuga, possono essere ammesse ad espiare la pena nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza al fine di provvedere alla cura e all'assistenza dei figli.
2. Le madri di cui al comma 1, in caso di impossibilità di espiare la pena nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora possono espiarla nelle case famiglia protette allo scopo realizzate.
3. Le madri di cui al comma 1, ove sussista un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti o un concreto pericolo di fuga, possono espiare la pena in un istituto a custodia attenuata per detenute madri.».