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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.80. in II Commissione in sede referente riferita al testo base adottato nella seduta del 12/12/2008

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/09/2010  [ apri ]
1.80.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Misure cautelari).

1. Il comma 4 dell'articolo 275 del codice di procedura penale è sostituito dai seguenti:
4. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputati siano donna incinta o madre di prole di età inferiore a tre anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole. Se la persona da sottoporre a custodia cautelare sia madre di prole di età superiore a tre anni e inferiore a dieci anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, la custodia cautelare può essere disposta presso un istituto penitenziario ove sia stata realizzata una casa-famiglia protetta.
4.1 Non può essere altresì disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando l'imputato sia persona che ha superato l'età di settanta anni.