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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.60. in II Commissione in sede referente riferita al testo base adottato nella seduta del 12/12/2008

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/09/2010  [ apri ]
1.60.

L'articolo 1 è sostituito dal seguente articolo:

Art. 1.
(Misure cautelari).

1. Il comma 4 dell'articolo 275 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«4. Quando imputati siano donna incinta o madre di prole di età non superiore a tre anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, non può essere disposta né mantenuta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza in ordine a delitti di cui all'articolo 416-bis del medesimo codice, o a delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal citato articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo 416-bis, ovvero in ordine ai delitti associativi con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelare di eccezionale rilevanza, quando imputato sia persona che ha superato l'età di settanta anni».

2. Dopo l'articolo 285 codice procedura penale è inserito il seguente articolo: «Art. 285-bis. - (Custodia cautelare in istituto a custodia attenuata per detenute madri). - 1. Nelle ipotesi di cui all'articolo 275, comma 4, ove ricorrano esigenze cautelare di eccezionale rilevanza in relazione ai delitti ivi indicati, se la persona da sottoporre a custodia cautelare sia donna incinta o madre di prole di età non superiore a tre anni, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, è disposta la custodia presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri salvo che sussistano specifiche ed inderogabili esigenze cautelare attinenti alle indagini di cui all'articolo 274, lettera a), in tal caso la custodia cautelare in carcere non può superare i tre mesi.
2. Se la persona da sottoporre a custodia cautelare sia madre di prole di età superiore a tre anni e inferiore a dieci anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, il giudice, laddove non ricorrano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, dispone la custodia presso istituto a custodia attenuata per detenute madri in luogo della custodia cautelare presso un istituto penitenziario.
3. Quando il giudice ritenga adeguata la misura degli arresti domiciliare nei confronti di madre di prole di età inferiore a dieci anni con lei convivente, ove risulti impossibile eseguire la misura nella abitazione della persona o in altro luogo di privata dimora, ne dispone l'esecuzione presso case-famiglia protette.