Sostituirlo con il seguente:
1. All'articolo 59 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni, dopo il numero 2, è aggiunto il seguente:
2-bis) case-famiglia protette.
2. Dopo l'articolo 61 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni è inserito il seguente:
Art. 61-bis.
(case-famiglia protette).
Le case famiglia protette sono realizzate tenendo conto delle esigenze dei minori e garantendo la presenza di personale con formazione di educatore esperto in pedagogia o in psicologia.