All'articolo 5, sostituire i commi 2, 3, e 4 con il seguente:
2. Il Ministro della giustizia, sentito il Ministro dell'interno, d'intesa con gli enti locali interessati, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua le strutture idonee a ospitare gli istituti a custodia attenuata per detenute madri nei vari comuni nonché le modalità e i criteri per individuare il personale da destinare ad esse.