Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Strutture per le case famiglia protette).
1. Il Ministro della giustizia, con proprio decreto, di concerto con i Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'interno, individua strutture, tra quelle rette da enti locali, associazioni, fondazioni o cooperative, che siano idonee a espletare le funzioni di case-famiglia protette e stipulare con tali strutture apposite convenzioni.
2. Il decreto di cui al comma 1 è adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Conseguentemente sopprimere il comma 3 dell'articolo 5.