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Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.20. in II Commissione in sede referente riferita al testo base adottato nella seduta del 12/12/2008

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/06/2010  [ apri ]
4.20.

Al comma 1, sostituire le parole: per uno dei reati previsti dall'articolo 4-bis con le seguenti: per uno dei seguenti delitti:
1. delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza,
2. delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale, delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste,
3. delitto di cui all'articolo 416, primo e terzo comma, del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474 del medesimo codice, e all'articolo 416 del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del medesimo codice,
4. delitti di cui agli articoli 575, 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-octies, 628, terzo comma, e 629, secondo comma, e 630 del codice penale,
5. delitti di cui agli articoli 291-ter e 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e agli articoli 73 e 74, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
6. e delitti di cui dall'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni».