Sostituirlo con il seguente:
1. Dopo l'articolo 5 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni è aggiunto il seguente:
Art. 11-bis - (Detenzione in case-famiglia protette) - 1. Al fine di provvedere alla cura ed all'assistenza dei figli minori, la madre di prole di età non superiore a 10 anni con lei convivente può espiare la pena in una casa-famiglia protetta secondo le disposizioni previste dalla legge».