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Legislatura XVI

Proposta emendativa 6.02.  nelle commissioni riunite I-XII in sede referente riferita al C. 2008

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/05/2009  [ apri ]
6.02.

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Conferenza nazionale dei Garanti).

1. È istituita la Conferenza nazionale dei garanti, di seguito denominata «Conferenza», con sede presso il Garante nazionale.
2. Della Conferenza fanno parte il Garante nazionale, che la presiede e la convoca, e i garanti regionali.

3. La Conferenza si riunisce almeno ogni tre mesi su iniziativa del Garante nazionale e ogni qualvolta ne fanno richiesta non meno di tre garanti regionali.
4. La Conferenza svolge i seguenti compiti:
a) concorre, in forma consultiva, alla definizione delle linee generali di azione del Garante nazionale;
b) assicura il raccordo e il coordinamento delle attività del Garante nazionale e dei garanti regionali;
c) esegue il censimento delle risorse istituzionali e del volontariato;
d) effettua il monitoraggio del grado di attuazione della legislazione vigente in materia di diritti dell'infanzia e dell'adolescenza a livello nazionale e regionale;
e) individua forme di costante scambio di dati e di informazioni sulla condizione dei minori a livello nazionale e regionale;
f) concorre all'elaborazione della relazione annuale di cui all'articolo 1, comma 7, che è presentata alle Camere dal Garante nazionale;
g) individua forme di collaborazione con l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e con la Commissione parlamentare per l'infanzia, nonché con altri pubblici organismi deputati alla promozione e alla tutela dell'infanzia e dell'adolescenza;
h) esamina ogni altra questione che è ad essa sottoposta dal Garante nazionale e dai garanti regionali.