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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.2.  nelle commissioni riunite I-XII in sede referente riferita al C. 2008

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/05/2009  [ apri ]
1.2.

Al comma 1, sostituire le parole: è istituito il Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominato «Garante», con sede in Roma con le seguenti: sono istituiti il Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominato «Garante», con sede in Roma e i garanti regionali, ove non ancora istituti. I garanti regionali hanno ruoli e funzioni uniformi, sanciti da un regolamento nazionale approvato in sede di conferenza unificata Stato regioni.

Conseguentemente all'articolo 7 sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, dell'articolo 1, valutato nel limite massimo di euro 500.000 annui si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.