Sostituirlo con il seguente:
1. Al Garante sono assegnati dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, in numero non superiore a cinquanta unità, collocati fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, il cui servizio è equiparato a ogni effetto di legge a quello prestato nelle rispettive amministrazioni di provenienza.
2. Il Garante delibera le norme concernenti la propria organizzazione e il proprio funzionamento.
3. Le spese di funzionamento del Garante sono poste a carico del bilancio dello Stato. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei Conti.