Sostituirlo con il seguente:
Art. 5.
(Organizzazione).
1. Per lo svolgimento dei propri compiti, il Garante nazionale dispone di un apposito Ufficio, avente sede in Roma, denominato «Ufficio del Garante nazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza». All'Ufficio del Garante nazionale sono assegnati dipendenti del Dipartimento per le Politiche della Famiglia e presso il Dipartimento per le Pari Opportunità del Consiglio dei Ministri, collocati fuori ruolo ed assegnati all'Ufficio del Garante, il relativo contingente è determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Garante e di concerto con i Ministri per le Politiche della Famiglia e per le Pari Opportunità, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Entro novanta giorni dalla nomina, il Garante delibera le norme concernenti la propria organizzazione e il proprio funzionamento, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese.