Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:
Art. 5-bis.
(Articolazione territoriale del Garante).
1. In ciascuna provincia è costituito l'ufficio provinciale del Garante. Il suddetto ufficio può avvalersi, sulla base di intese tra il Garante e i Ministeri competenti, del supporto logistico degli uffici periferici dello Stato.