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Legislatura XVI

Proposta emendativa 5.01.  nelle commissioni riunite I-XII in sede referente riferita al C. 2008

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/05/2009  [ apri ]
5.01.

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Commissione consultiva del Garante nazionale).

1. Presso l'Ufficio del Garante nazionale è istituita una commissione consultiva con il compito di esprimere pareri e di formulare proposte al medesimo Garante nazionale.
2. Fanno parte della commissione consultiva rappresentanti delle forze sociali, del volontariato, delle associazioni, dei media e delle professioni coinvolte nella promozione e nella tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, nonché una rappresentanza di bambine, bambini e adolescenti.
3. La commissione consultiva è presieduta dal Garante nazionale, che la convoca e ne organizza i lavori.
4. La composizione e l'organizzazione della commissione consultiva e i criteri di partecipazione della rappresentanza delle bambine, dei bambini, delle adolescenti e degli adolescenti sono definiti dal Garante nazionale con proprio regolamento da emanare entro sei mesi dalla data della prima nomina.