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Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.01.  nelle commissioni riunite I-XII in sede referente riferita al C. 2008

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/05/2009  [ apri ]
4.01.

Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Garanti regionali dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza).
1. Con le medesime finalità di cui al comma 1 dell'articolo 1, le regioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono all'istituzione dei garanti regionali dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, di seguito denominati «garanti regionali», assicurandone indipendenza, imparzialità e adeguate risorse.
2. Al fine di garantire uniformi livelli di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza su tutto il territorio nazionale, al garante regionale sono, in particolare, attribuiti le seguenti funzioni e i seguenti poteri:
a) sviluppare a livello regionale e locale una cultura di attuazione e di promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
b) esercitare i compiti di cui all'articolo 12 della Convenzione di Strasburgo;
c) promuovere, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118, primo e quarto comma, della Costituzione, iniziative volte ad affermare la piena attuazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza sanciti dalla Convenzione di New York, anche da parte delle competenti istituzioni regionali e locali;
d) segnalare all'autorità giudiziaria competente situazioni pregiudizievoli o di abbandono concernenti un minore o in danno di minori;
e) segnalare alle competenti amministrazioni pubbliche, anche a seguito di denunce o di reclami, situazioni di rischio o di danno per i minori;
f) svolgere attività di vigilanza sulla qualità dell'assistenza prestata ai minori accolti in strutture residenziali o comunque in ambienti esterni alle loro famiglie;
g) verificare gli interventi di accoglienza e di inserimento sociale dei minori stranieri non accompagnati presenti in Italia e sollecitare l'adozione di iniziative di sostegno e di aiuto;
h) intervenire nei procedimenti amministrativi, ai sensi dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, ove sussistano fattori di rischio o di danno per i minori, con facoltà di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie scritte e documenti ai sensi dell'articolo 10 della citata legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni;
i) favorire, ai sensi dell'articolo 13 della Convenzione di Strasburgo, la mediazione in ogni sua forma nelle situazioni di conflitto che coinvolgono direttamente o indirettamente bambine, bambini e adolescenti, svolgendo attività di ascolto, conciliazione e persuasione nei confronti dei soggetti privati e istituzionali tenuti ad assicurare l'effettività dei diritti del minore;
l) promuovere e realizzare attività di facilitazione in favore dei servizi sociali, sanitari, educativi e di pubblica sicurezza nonché di tutti gli altri soggetti che si occupano dell'infanzia e dell'adolescenza;
m) promuovere attività di sensibilizzazione e di formazione di persone idonee ad assumere funzioni di rappresentante, quali tutore, produttore e curatore speciale del minore, ai sensi del codice civile e della citata Convenzione di Strasburgo, nonché curare la tenuta e l'aggiornamento del relativo elenco;
n) promuovere, stimolare e facilitare iniziative di ascolto dell'infanzia e dell'adolescenza e individuare forme adeguate di coinvolgimento e di partecipazione delle bambine, dei bambini, delle adolescenti e degli adolescenti alle decisioni che li riguardano e a quelle che attengono alla vita sociale dei contesti locali in cui vivono;
o) promuovere e facilitare la formazione di rappresentanze regionali dell'infanzia e dell'adolescenza favorendo l'inclusione dei rappresentanti nelle forme di consultazione periodica promosse dal medesimo garante regionale;
p) redigere e presentare annualmente, in occasione della Giornata nazionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 23 dicembre 1997, n. 451, una relazione al consiglio e alla giunta regionali sullo stato di attuazione della Convenzione di New York nella regione.

3. Sino all'istituzione del garante regionale, le funzioni a esso attribuite dalla presente legge sono esercitate dal Garante nazionale o da uno o più dei delegati di cui all'articolo 4, comma 6.
4. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle disposizioni di cui al presente articolo secondo le previsioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.