Aggiungere, in fine, il seguente comma:
6. L'Autorità garante, qualora ravvisi violazioni dei diritti dei minori da parte dei mezzi di informazione, può, a seconda della gravità dei fatti e della reiterazione dei medesimi, irrogare sanzioni amministrative pecuniarie e interdittive a carico dei responsabili delle violazioni, compresi editori e giornalisti; anche se il fatto costituisce reato, chiunque, nelle fasce orarie protette manda in onda in radio o in televisione spettacoli immagini o programmi dannosi o pericolosi per un'equilibrata crescita dei minori è punito con la pena pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro e, nei casi più gravi, con l'interdizione dall'esercizio della professione da quindici giorni a tre mesi, e con la chiusura dell'emittente per la stessa durata. La stessa pena è applicata nel caso di stampa quotidiana o periodica o di diffusione attraverso la rete internet.
Quando, a seguito di ispezioni o di approfondite informative sollecitate o comunque ricevute, l'Autorità garante ha notizia di negligenze, abusi o mancata attuazione dei diritti dei minori, indica i rimedi atti a rimuovere la situazione, senza pregiudizio per le eventuali necessarie denunce ai fini penali, amministrativi o disciplinari.
Conseguentemente, ovunque ricorrano, sostituire le parole: Garante nazionale con le seguenti: Autorità garante, e la parola: Garante con le seguenti: Autorità garante.