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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.51.  nelle commissioni riunite I-XII in sede referente riferita al C. 2008

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/05/2009  [ apri ]
3.51.

Al comma 2, aggiungere, in fine il seguente periodo: entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il ministro per la semplificazione normativa al fine di razionalizzare i costi e migliorare l'efficienza delle funzioni provvede ad accorpare in un'unica struttura i seguenti organismi:
a) Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, previsto dagli articoli 1 e 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103;
b) Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza, previsto all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103;
c) Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, di cui all'articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269;