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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.1.  nelle commissioni riunite I-XII in sede referente riferita al C. 2008

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/05/2009  [ apri ]
2.1.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Requisiti per la nomina dell'Autorità garante).

1. L'Autorità garante è un organo monocratico nominato con decreto del Presidente della Repubblica, sentiti i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
2. L'Autorità garante è scelta tra persone di indiscussa moralità e di specifica e comprovata competenza nel campo dei diritti umani, dei diritti dei minori, della famiglia e delle scienze umane in genere.
3. L'incarico di Autorità garante è incompatibile con qualsiasi altro impiego pubblico o privato, professione, attività imprenditoriale o carica, anche elettiva, ovvero con incarichi in associazioni che svolgono attività nel settore dell'infanzia. L'incarico di Autorità garante comporta, per tutto il periodo del mandato, l'incompatibilità a svolgere ogni tipo di attività politica.
4. Colui che riveste l'incarico di Autorità garante, se dipendente di una pubblica amministrazione, è collocato in aspettativa senza assegni per l'intera durata del mandato e non può conseguire promozioni se non per anzianità.
5. L'Autorità garante è nominata per quattro anni e il mandato è rinnovabile una sola volta.
6. All'Autorità garante è riconosciuta un'indennità di carica pari a quella prevista per le altre Autorità garanti.

Conseguentemente, ovunque ricorrono, sostituire le parole: Garante nazionale con le seguenti: Autorità garante, e la parola: Garante è sostituita dalle seguenti: Autorità garante.