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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.3.  nelle commissioni riunite I-XII in sede referente riferita al C. 2008

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/05/2009  [ apri ]
1.3.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2. Ai medesimi fini di cui al comma 1, le regioni istituiscono, con proprie leggi, i garanti regionali per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominati «garanti regionali», con competenza limitata ai rispettivi territori. Le funzioni dei garanti regionali possono essere attribuite al Difensore civico; in questo caso, il relativo organismo assume la denominazione di «Difensore civico e garante per l'infanzia e l'adolescenza». Le regioni possono altresì

legiferare nel senso di attribuire al garante regionale le funzioni del Difensore civico.