Sostituire il comma 9 con il seguente:
9. L'Autorità Garante prende in esame denunce, segnalazioni e reclami relativi a violazioni dei diritti di minori o relativi a minori in situazione di rischio di violazione dei propri diritti, ad essa pervenuti sotto qualsiasi forma o presentati direttamente da qualsiasi persona fisica, anche minorenne, o da enti, segnalandoli alla competente giurisdizione minorile o agli organismi cui è attribuito il potere di controllo o di sanzione.