stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.22.  nelle commissioni riunite I-XII in sede referente riferita al testo base adottato nella seduta del 22/02/2011

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/03/2011  [ apri ]
3.22.

Al comma 1, sopprimere la lettera o).

Conseguentemente, sostituire il comma 9 con i seguenti:
9. L'Autorità Garante prende in esame, anche d'ufficio, situazioni generali e particolari delle quali è venuta a conoscenza in qualsiasi modo, in cui è possibile ravvisare la violazione, o il rischio di violazione, dei diritti dei minori, ivi comprese quelle riferibili ai mezzi di informazione, eventualmente segnalandole agli organismi cui è attribuito il potere di controllo o di sanzione.
10. L'editore o il giornalista che, nelle fasce orarie protette manda in onda in radio o in televisione spettacoli, immagini o programmi dannosi o pericolosi per un'equilibrata crescita dei minori, anche se il fatto costituisce reato, è punito con la pena pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.