Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Facoltà di effettuare ispezioni).
1. Al fine di assolvere i compiti di cui all'articolo precedente e nel pieno rispetto delle competenze di altri organismi competenti, l'Autorità Garante può effettuare visite ed ispezioni presso istituti, sia pubblici che privati, dove si svolgono funzioni educative e residenziali relative all'infanzia e all'adolescenza.