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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.41.  nelle commissioni riunite I-XII in sede referente riferita al testo base adottato nella seduta del 22/02/2011

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/03/2011  [ apri ]
3.41.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Attraverso la creazione e il funzionamento di un'apposita Commissione consultiva, nei limiti delle risorse autorizzate dalla presente legge per l'Ufficio dell'Autorità Garante di cui ai successivi articoli 5 e 7, comma 1, l'Autorità Garante assicura la consultazione di rappresentanti di bambine, bambini, di ragazze e di ragazzi, delle associazioni, degli organismi e istituti per la promozione e la tutela dell'infanzia e dell'adolescenza operanti in Italia, delle Organizzazioni non governative (ONG) e degli altri soggetti privati operanti nell'ambito della tutela e della promozione dei diritti dei minori.

Conseguentemente, dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Commissione Consultiva dell'Autorità garante).

1. Presso la sede dell'Autorità garante è istituita una Commissione consultiva con il compito di esprimere pareri e formulare proposte all'Autorità garante per la promozione e tutela dei diritti dell'infanzia. Di essa fanno parte rappresentanti delle forze sociali, del volontariato, le associazioni e le professioni coinvolte nella promozione e tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, nonché una rappresentanza di bambini, bambine e adolescenti. La composizione della Commissione è stabilita dall'Autorità garante con proprio regolamento da adottare entro sei mesi dalla prima nomina. È presieduta dall'Autorità garante che la convoca trimestralmente e ne organizza i lavori.