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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.02.  nelle commissioni riunite I-XII in sede referente riferita al testo base adottato nella seduta del 22/02/2011

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/03/2011  [ apri ]
3.02.

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Facoltà di effettuare ispezioni).

1. Al fine di assolvere i compiti di cui all'articolo precedente e nel pieno rispetto delle competenze di altri organismi competenti, l'Autorità Garante può effettuare visite ed ispezioni presso istituti, sia pubblici che privati, dove si svolgono funzioni educative e residenziali relative all'infanzia e all'adolescenza.