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Legislatura XVI

Proposta emendativa 7.100. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 16/03/2011  [ apri ]
7.100.
approvato

All'articolo 7, sostituire il comma 2 con il seguente:
2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, comma 4, pari ad euro 200.000 annui, a decorrere dall'anno 2011, si provvede, per l'anno 2011, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e a decorrere dall'anno 2012, mediante riduzione delle proiezioni per gli anni 2012 e 2013 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Le Commissioni