Al comma 1, sostituire le parole: da dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni con le seguenti: ai sensi dell'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, da dipendenti del comparto Ministeri o appartenenti ad altre amministrazioni pubbliche.
Conseguentemente:
al medesimo comma, dopo le parole: nel numero massimo di dieci unità aggiungere le seguenti: e, comunque, nei limiti delle risorse del fondo di cui al comma 3;
al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ferme restando l'autonomia organizzativa e l'indipendenza amministrativa dell'Autorità garante, la sede e i locali destinati all'Ufficio dell'Autorità medesima sono messi a disposizione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri o da altra amministrazione pubblica senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.