stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.50. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 16/03/2011  [ apri ]
4.50.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 4. - (Poteri di indagine e controllo dell'Autorità garante). - 1. L'Autorità garante può richiedere alle pubbliche amministrazioni, ad organismi, enti o persone fisiche di fornire informazioni rilevanti ai fini della tutela dei minori.
2. L'Autorità garante può ordinare che, attraverso i funzionari delle istituzioni pubbliche o attraverso proprio personale, siano effettuate, con riferimento a determinate situazioni riguardanti minori che vivono al di fuori del loro ambito familiare, indagini o ispezioni, del cui esito deve essere data immediata informazione all'Autorità garante stessa.
3. L'Autorità garante, personalmente o attraverso i suoi delegati, può visitare liberamente case famiglia, comunità, luoghi di detenzione, ospedali e altri istituti pubblici o privati in cui sono ospitati minori.
4. Quando l'Autorità garante ha notizia di situazioni pregiudizievoli o di abbandono concernenti minori o in danno di minori, ne fa tempestiva segnalazione al pubblico ministero presso la giurisdizione minorile.
5. Quando l'Autorità garante ha notizia di reati perseguibili d'ufficio, commessi da minori o in danno di minori, ne dà comunicazione all'autorità giudiziaria competente.