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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.59. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 16/03/2011  [ apri ]
3.59.(testo modificato nel corso della seduta)
approvato

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
10. L'Autorità garante può formulare osservazioni e proposte per la prevenzione e il contrasto dell'abuso dell'infanzia e dell'adolescenza in relazione alle disposizioni della legge 11 agosto 2003, n. 228, recante misure contro la tratta delle persone, e della legge 6 febbraio 2006, n. 38, recante disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo internet, nonché dei rischi di espianto di organi, di mutilazione genitale femminile (MGF) in conformità a quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2006, n. 7, recante disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile.

3.59.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
10. L'Autorità garante può formulare osservazioni e proposte per la prevenzione e il contrasto dell'abuso dell'infanzia e dell'adolescenza in relazione alle disposizioni della legge 11 agosto 2003, n. 228, recante misure contro la tratta delle persone, e della legge 6 febbraio 2006, n. 38, recante disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet, nonché dei rischi di espianto di organi, di mutilazione genitale femminile (MGF) in conformità a quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2006, n. 7, recante disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile, e per estendere i trattamenti sanitari e sociali volti a ridurre i danni subiti, anche fuori dal territorio nazionale, dai minori vittime di qualsiasi tipo di violenza.